facebook1

Lo Statuto dell'Associazione

STATUTO

ARTICOLO 1- COSTITUZIONE


L'Associazione denominata "FUARCE CIVIDAT" è costituita nell'anno 2001 con sede a Cividale del Friuli (UD) in via provvisoria presso i locali della Sezione ANA.
Trae origine dal preesistente Comitato spontaneo sorto nel 1996 a seguito dello scioglimento del battaglione alpini "Cividale", conseguente allo scioglimento del 15° reggimento alpini avvenuto a Chiusaforte (UD) il giorno 11 novembre 1995.

Essa è una associazione senza fini di lucro, libera, indipendente, apolitica, aconfessionale, che si ispira ai valori di amore di Patria, di fedeltà alle Istituzioni ed ai valori delle tradizioni militari ed alpine, in particolare, nonché alle tradizioni proprie del battaglione "Cividale".

ARTICOLO 2 - DURATA


La durata dell'Associazione "FUARCE CIVIDAT" è indeterminata ed è connessa alla durata ed alla volontà dei suoi aderenti a perpetuare le finalità del sodalizio.

ARTICOLO 3- FINALITA'


L'Associazione "FUARCE CIVIDAT" si propone le seguenti finalità:

- mantenere vivo il culto della Patria, custodendo ed esaltando il patrimonio spirituale rappresentato dalle gesta di chi ha servito in pace ed in guerra nel battaglione alpini "Cividale".

- mantenere vivo il ricordo dei gloriosi Caduti del battaglione alpini. 'Cividale" e dei battaglioni "fratelli"" VaI Natisone" e "Monte Matajur", che al "Cividale" sono per tradizione associati nella memoria;
sviluppare sentimenti di amicizia tra gli aderenti e di cordiale collaborazione con gli appartenenti alle varie Associazioni combattentistiche e d'Anna, prima fra tutte l'Associazione Nazionale Alpini;

ARTICOLO 4 - SOCI


Possono divenire soci dell'Associazione "FUARCE CIVIDAT":

- SOCI ORDINARI:

gli alpini di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, che abbiano prestato onorevolmente servizio nel battaglione alpini "Cividale" e/o nel 15^ reggimento alpini;

- SOCI SIMPATIZZANTI:

  • i militari di ogni ordine e grado, in servizio ed in congedo, appartenenti a tutte le Armi e specialità dell'Esercito Italiano e/o alle altre Forze Armate e/o Corpi armati dello Stato, i familiari di alpini di ogni grado che desiderano adoperarsi per la tutela e la diffusione della memoria e delle tradizioni del battaglione alpini "Cividale".
  • Possono essere anche Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati che intendono aderire al Sodalizio ed alle sue finalità.

Per divenire SOCI è sufficiente compilare e sottoscrivere un apposito modulo di iscrizione.
L'adesione all'Associazione è gratuita (donazioni spontanee all'atto dell'iscrizione ed in qualsiasi altra circostanza sono benvenute). L'iscrizione all'Associazione è vitalizia e cessa o su domanda per iscritto dell'associato o per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 5- ORGANI DIRETTIVI


Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice Presidente dell'Associazione;
- il Segretario-Cassiere;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Comitato dei Probiviri.

ARTICOLO 6- COMPITI E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA


L'Assemblea dei Soci e l'Organo deliberante sulle attività dell'Associazione nell'ambito dello Statuto. Essa delibera;

- in via ordinaria:

  • la nomina del Consiglio Direttivo;
  • la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
  • la nomina del Comitato dei Probiviri
  • l'approvazione dell'operato - in particolare dei bilanci - del Consiglio Direttivo;

- in via straordinaria:

  • eventuali modifiche agli articoli dello Statuto;
  • lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità ad cui all'articolo 15.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria a cura del Presidente una volta all'anno, in genere agli inizi di gennaio, in concomitanza con la "Festa di Corpo" del battaglione. Può essere convocata in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un quinto dei Soci.
Il potere elettivo compete ai soli Soci ordinari.
In caso di elezioni, l'Assemblea dovrà nominare al proprio interno un Presidente di Seggio, un Segretario e tre Scrutatori, scelti tra i Soci non candidati a ricoprire incarichi negli Organi direttivi.
Le delibere dell'Assemblea verranno adottate a maggioranza dei Soci ordinari presenti.
Di norma le votazioni avverranno per alzata di mano, a meno che un quarto dei Soci presenti richieda il voto a scrutinio segreto. Lo scrutinio segreto e sempre previsto per le modifiche allo Statuto e per Il rinnovo (lei Consiglio Direttivo. In tale occasione ogni votante potrà esprimere al massimo tre preferenze scelte dalla lista dei candidati. Per il Collegio dei Revisori dei conti ed il Comitato dei Probiviri, i candidati saranno votati per alzata di mano.
Sulla discussione e sulle decisioni adottate dovrà essere redatto apposito processo verbale sottofirmato dal Presidente, dal segretario e, in caso di votazioni, dagli Scrutatori.


ARTICOLO 7-CONSIGLIO DIRETTIVO


I. E' composto dai cinque membri eletti dall'Assemblea (a voto segreto) che avranno ottenuto il maggior numero di voti più un membro di diritto indicato dalla Sezione ANA di Cividale del Friuli.

2. In caso di dimissioni o decadenza di un Consigliere, subentrerà il primo dei candidati non eletti. La Sezione ANA di Cividale del Friuli provvederà "motu proprio" alla sostituzione del proprio consigliere.

3. Rimane in carica per tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

4. Nomina:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario - cassiere.

5. Si riunisce almeno due volte all'anno in data e presso una sede definite di volta in volta.

6. Compiti:

spettano al Consiglio la direzione e l'amministrazione dell'Associazione e tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'Assemblea dei Soci. In particolare provvede a:

- convocare l'annuale Assemblea dei Soci;

- vagliare ed accogliere le domande di associazione;

- aggiornare il ruolino degli associati;

- deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti d'Istituto; organizzare l'annuale raduno degli ex appartenenti al battaglione "Cividale" nelle date previste;

informare i Soci (direttamente e/o attraverso la stampa alpina) su ogni notizia relativa al raduno e su ogni iniziativa e manifestazione alla quale l'Associazione intende aderire e/o partecipare;

- esaminare le proposte inoltrate dai Soci concernenti l'attività dell'Associazione.
- deliberare, su proposta del Comitato dei Probiviri la sospensione o radiazione di associati per provvedimenti disciplinari (ad esempio, palese contrasto con le finalità dell'Associazione) o per mancanza di requisiti.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE


Il Presidente viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con elezione diretta. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Detiene la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi.

ARTICOLO 9 - VICE PRESIDENTE


Viene eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti con elezione diretta Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o su delega.

ARTICOLO 10 - SEGRETARIO-CASSIERE

lì Segretario-cassiere viene eletto a maggioranza dal Comitato Direttivo con elezione diretta. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Le principali mansioni sono le seguenti:

- sovrintende alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili;
- provvede al disbrigo della corrispondenza, al pagamento delle future, all'acquisto dei materiali di cancelleria e di ogni altro genere e ad ogni altra incombenza, di ordine economico-finanziario;
- nelle periodiche riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci redige
il prescritto verbale che, controfirmato dal Presidente, va inserito nell'apposito registro.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci. E' composto da due associati; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Esso deve:

- riunirsi almeno due volte l'anno, prima dell'Assemblea dei Soci, per il controllo della contabilità; in tale occasione redige un verbale che viene poi conservato in apposito registro e letto nel corso dell'Assemblea dei Soci;
- in caso di riscontrate irregolarità amministrative, il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

Non sono eleggibili i membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12- COMITATO DEI PROBIVIRI


Il Comitato dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.
E' composto da tre membri che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Eleggono nel loro ambito un Presidente del Comitato dei Probiviri e si riuniscono per decisione concorde almeno una volta l'anno.
Non sono eleggibili membri del Consiglio Direttivo.
Al Comitato dei Probiviri spetta la facoltà di comporre le controversie fra Socio e Socio e/o fra Socio e Consiglio Direttivo relativamente ai rapporti sociali derivanti dallo Statuto, al Comitato spetta, inoltre, di proporre al Consiglio Direttivo l'eventuale sospensione o radiazione di associati per provvedimenti disciplinari o per mancanza di requisiti. Prima di adottare le proprie decisioni deve ascoltare le parti.
Le decisioni del Comitato dei Probiviri sono inappellabili. AI Comitato spetta inoltre l'interpretazione delle norme statutarie.


ARTICOLO 13- MANIFESTAZIONI

Le principali manifestazioni alle quali sono invitati a partecipare ogni anno tutti i Soci ed i loro familiari nel rispetto delle direttive emanate dai Consiglio sono:

- il raduno annuale nella Città di Cividale del Friuli normalmente la prima (o la seconda) domenica di gennaio;
- l'Adunata Nazionale degli Alpini;
- tutte le manifestazioni alpine della Sezione ANA di Cividale del Friuli e dei Suoi Gruppi;
- altre manifestazioni alpine segnalate dall'Associazione.


ARTICOLO 14- PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate sono costituite:

- dalle donazioni spontanee;
- da contributi, sovvenzioni, sottoscrizioni ed interessi bancari e/o postali.

I singoli associati, finché dura l'Associazione, non possono chiedere la divisione del patrimonio né esigere la restituzione di eventuali donazioni versate in caso di recesso, sospensione o radiazione per provvedimenti disciplinari.


ARTICOLO 15 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea dei
Soci con la maggioranza dei due terzi dei presenti
In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione del patrimonio sarà
designata dall'Assemblea dei Soci.


PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEI PRECEDENTI ARTICOLI
VALGONO LE LEGGI E LE NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI
PREVISTE DAL CODICE CIVILE.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie fai riferimento al sito  https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie